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Legge sulle lobby: primo sì della Camera

Il Ddl disciplina la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici all'insegna dei principi di partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali


Articolo pubblicato su Altalex in data 13 gennaio 2022.

Di Laura Biariella

Alla Camera, il 12 gennaio 2022, è stata approvata la proposta di legge che disciplina l’attività di lobbying, finalizzata a regolamentare la rappresentanza di interessi, nel nome della trasparenza e della partecipazione ai processi decisionali, nonché a colmare un vuoto normativo.

Principale novità è l’obbligo di iscrizione a un registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi da parte di coloro che intendono svolgere tale attività nei confronti dei decisori pubblici. Il testo passa al Senato.

Principali contenuti della proposta di legge

Lo schema normativo approvato dalla Camera, in linea generale, prevede:

  • obbligo di iscrizione a un istituendo registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi per coloro che intendono svolgere siffatta attività presso i decisori pubblici;

  • trasparenza dell’agenda degli incontri dei rappresentanti di interessi;

  • codice deontologico;

  • comitato di sorveglianza specifico presso l’Antitrust;

  • apparato sanzionatorio in ipotesi di violazioni.

Oggetto

Il testo approvato, all’articolo 1, individua l’oggetto dell’intervento normativo nella disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, concepita quale contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, posta in essere dai rappresentanti di interessi “particolari”, nell’osservanza della disciplina normativa vigente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni, e con obbligo di lealtà verso le medesime.

Principi ispiratori

I princìpi che ispirano la disciplina che si intende introdurre, tramite il progetto di legge, sono quelli di:

  • pubblicità,

  • partecipazione democratica,

  • trasparenza,

  • conoscibilità dei processi decisionali.

Finalità

Le finalità della legge vengono esplicitate direttamente dal testo:

  • garantire la trasparenza dei processi decisionali;

  • assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e facilitare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

  • favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali sia da parte dei cittadini che delle rappresentanze degli interessi;

  • consentire l’acquisizione, ad opera dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Attività di rappresentanza di interessi

Il testo approvato da Montecitorio, all’articolo 2, individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell’attività di lobbying. Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività indirizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e posta in essere da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Dette attività si esplicano mediante molteplici modalità, quali:

  • la presentazione di domande di incontro,

  • proposte,

  • richieste studi,

  • ricerche,

  • analisi,

  • documenti.

E ciò anche mediante procedure digitali e di ogni ulteriore attività preordinata a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche.

Rappresentanti di interessi

Per rappresentanti di interessi, si intendono, in primo luogo, coloro che rappresentano presso i decisori pubblici, interessi definiti di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, finalizzati a promuovere l’avvio di processi decisionali pubblici o a contribuire a quelli in corso. Vengono ricompresi tra i rappresentanti di interessi anche i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell’organizzazione di appartenenza l’attività di rappresentanza di interessi, anche nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi.

Portatori di interessi

Il testo definisce i portatori di interessi, suddividendoli in due categorie:

  • persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi;

  • committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle citate attività.

Figure che rientrano tra i decisori pubblici

Vengono considerati decisori pubblici:

  • i membri del Parlamento e del Governo;

  • i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni in questi comuni;

  • i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti;

  • gli organi di vertice degli enti pubblici statali;

  • i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici e i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di tutte le istituzioni succitate.

Vengono escluse dal campo di applicazione della legge le attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Divieto di iscrizione nel registro nell’ambito della P.A.

Nell’ambito della Pubblica amministrazione, non possono iscriversi al registro:

  • i decisori pubblici, durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi;

  • i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per il periodo di durata dell'incarico;

  • i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 303/1999, per il periodo di durata dell'incarico;

  • i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la durata del loro incarico;

  • coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l’amministrazione della giustizia;

  • coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

  • coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al d.lgs. n. 175/2016, o enti privati di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 33/2013, per la durata dell’incarico.


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